Condizioni generali di contratto
I. Disposizioni generali e ambito di applicazione
- Le nostre condizioni di vendita e di consegna si applicano in via esclusiva a ogni ordine conferitoci e, in caso di rapporto commerciale continuativo, anche a tutte le transazioni future con l’acquirente. Esse si applicano esclusivamente nei confronti di imprenditori (persone fisiche o giuridiche o società di persone dotate di capacità giuridica che, al momento della conclusione di un negozio giuridico, agiscono nell’esercizio della loro attività commerciale o professionale autonoma). Non riconosciamo condizioni contrarie o divergenti del committente, a meno che non ne abbiamo espressamente accettato la validità per iscritto. Tale consenso vale solo per il singolo caso specifico, non per consegne precedenti o future. Le nostre condizioni di consegna e di pagamento si applicano anche se, pur essendo a conoscenza di condizioni contrarie o divergenti del committente, eseguiamo la consegna senza riserve.
II. Stipula dei contratti e documentazione contrattuale
- Le nostre offerte sono soggette a modifiche e costituiscono un invito a presentare un'offerta da parte del committente. I nostri preventivi non sono vincolanti.
- Il contratto con noi si conclude solo quando abbiamo accettato per iscritto un ordine del committente, abbiamo confermato per iscritto una dichiarazione di accettazione del committente o abbiamo consegnato o fornito gli oggetti o i servizi ordinati.
- Tutti gli accordi stipulati tra noi e il committente al momento della conclusione del contratto devono essere in forma scritta. I nostri collaboratori non sono autorizzati a concordare modifiche o integrazioni al contratto senza il rispetto della forma scritta. Le modifiche verbali o telefoniche al contratto sono pertanto efficaci, senza espressa approvazione successiva, solo se concordate dal committente con quei collaboratori che sono autorizzati a rappresentarci per legge o, in ogni caso, in virtù di una procura speciale comunicata per iscritto al committente.
- Le indicazioni relative a pesi e misure contenute in cataloghi, opuscoli, circolari, annunci, illustrazioni e listini prezzi sono solo approssimative nell'ambito delle consuetudini commerciali, a meno che non siano espressamente indicate o concordate come vincolanti.
- I progetti e la documentazione tecnica consegnati al committente prima o dopo la conclusione del contratto rimangono di nostra esclusiva proprietà. Ci riserviamo tutti i diritti d'autore e gli altri diritti di proprietà intellettuale. Senza il nostro consenso scritto, tali documenti non possono essere utilizzati per scopi estranei al contratto, in particolare non possono essere riprodotti o resi accessibili a terzi. Su richiesta, devono esserci restituiti immediatamente.
III. Prezzi e pagamento
- I nostri prezzi si intendono franco fabbrica, compreso il carico in fabbrica, ma esclusi imballaggio, spese di trasporto e altre spese di spedizione, più l'imposta sul valore aggiunto prevista dalla legge.
- Per i contratti che prevedono la nostra fornitura o prestazione solo per un periodo superiore a due mesi dalla stipula del contratto, ci riserviamo il diritto di modificare i nostri prezzi di conseguenza, qualora dopo la stipula del contratto e fino all'adempimento dello stesso si verifichino aumenti dei costi, in particolare a causa di accordi salariali o aumenti dei prezzi dei materiali. Su richiesta, forniremo all'acquirente la relativa prova.
- Le nostre fatture sono esigibili immediatamente e senza alcuna detrazione.
- Il committente cade in mora a seguito di un sollecito dopo la scadenza del pagamento, al più tardi però 30 giorni dopo la scadenza e il ricevimento della nostra fattura o di una richiesta di pagamento equivalente.
- In caso di ritardo nel pagamento da parte del committente, siamo autorizzati a richiedere interessi di mora pari al 12% annuo, ma almeno pari all'8% sopra il tasso di base. Nel primo caso, tuttavia, il committente ha il diritto di dimostrarci che, a seguito del ritardo nel pagamento, non abbiamo subito alcun danno o un danno sostanzialmente minore. Se siamo in grado di dimostrare un danno da mora più elevato, abbiamo il diritto di farlo valere.
- Se il committente è in mora con il pagamento di forniture o prestazioni basate sullo stesso rapporto giuridico, abbiamo il diritto di richiedere il pagamento anticipato e di trattenere la merce non ancora consegnata o le prestazioni non ancora fornite. Se, dopo la conclusione del contratto, risulta evidente che il nostro diritto al pagamento è compromesso dall'insolvenza del committente, possiamo fissare un termine ragionevole entro il quale il committente deve fornire una garanzia. Trascorso infruttuosamente il termine, abbiamo il diritto di recedere dal contratto. Ciò vale anche se non siamo tenuti a fornire una prestazione anticipata, ma dobbiamo eseguire atti preparatori per l'esecuzione puntuale dell'ordine. In tal caso, i termini di consegna concordati si prorogano per un periodo pari al tempo trascorso tra la nostra fissazione del termine e la costituzione della garanzia. Il committente
- ha diritto alla compensazione solo se le sue contropretese sono state accertate con sentenza passata in giudicato, sono incontestate o sono state da noi riconosciute. Egli è autorizzato ad esercitare un diritto di ritenzione solo nella misura in cui la sua contropretesa si basi sullo stesso rapporto contrattuale.
IV. Riserva di proprietà
Ci riserviamo la proprietà della merce consegnata fino al soddisfacimento di tutti i crediti derivanti dal rapporto commerciale con l’acquirente. In caso di conto corrente, la riserva di proprietà funge da garanzia per il relativo credito di saldo. In caso di comportamento dell’acquirente contrario al contratto, in particolare in caso di ritardo nel pagamento, siamo autorizzati a ritirare la merce consegnata. La restituzione della merce consegnata non deve essere intesa come recesso dal contratto.
Il committente è tenuto a immagazzinare la merce soggetta a riserva di proprietà in modo adeguato e a trattarla con cura, in particolare assicurandola a proprie spese contro danni da incendio, acqua, rottura, furto e altri danni in misura sufficiente al valore a nuovo.
L'acquirente non può né costituire in pegno né cedere a titolo di garanzia la merce soggetta a riserva di proprietà prima del pagamento completo. In caso di pignoramenti o altri interventi da parte di terzi, è tenuto a informarci immediatamente per iscritto. Qualora il terzo non sia in grado di rimborsarci i costi di un procedimento giudiziario o stragiudiziale a suo carico, l’acquirente risponde della perdita subita.
L’acquirente ha il diritto di rivendere la merce soggetta a riserva di proprietà nel corso della normale attività commerciale, a meno che non sia in mora di pagamento. Già al momento della conclusione del contratto, egli ci cede a titolo di garanzia tutti i diritti che gli derivano dalla rivendita nei confronti dei suoi acquirenti o di terzi. Il committente rimane autorizzato a riscuotere tali crediti anche dopo la cessione. Siamo autorizzati a riscuotere noi stessi il credito, ma ci asterremo dal farlo fintantoché il committente non sia in mora e, in particolare, non sia stata presentata alcuna istanza di apertura di una procedura di insolvenza. In tal caso, tuttavia, possiamo esigere che il committente ci comunichi i crediti ceduti e i relativi debitori, fornisca tutte le informazioni necessarie per il recupero, consegni la relativa documentazione e comunichi la cessione ai debitori.
La lavorazione e la trasformazione della merce soggetta a riserva di proprietà da parte del committente vengono sempre effettuate per nostro conto. Se la merce soggetta a riserva di proprietà viene lavorata con altri oggetti non di nostra proprietà, acquisiamo la comproprietà del nuovo oggetto in proporzione al valore rispetto agli altri oggetti lavorati al momento della lavorazione. Per l’oggetto risultante dalla lavorazione vale, per il resto, quanto previsto per la merce fornita con riserva di proprietà.
Se la merce soggetta a riserva di proprietà viene unita o mescolata con altri oggetti non di nostra proprietà in modo tale da diventare parte integrante di un unico oggetto, acquisiamo la comproprietà del nuovo oggetto in proporzione al valore della merce soggetta a riserva di proprietà rispetto agli altri oggetti uniti o mescolati al momento dell'unione o della miscelazione. Qualora l’unione o la miscelazione avvenga in modo tale che il bene dell’Acquirente sia da considerarsi come bene principale, si conviene che l’Acquirente ci trasferisca la comproprietà in proporzione. L’Acquirente custodisce per noi la proprietà esclusiva o la comproprietà così costituita. Per il bene risultante dall’unione o dalla miscelazione vale, per il resto, quanto previsto per il bene consegnato con riserva.
Ci impegniamo a svincolare le garanzie a noi spettanti su richiesta scritta del committente nella misura in cui il valore realizzabile delle garanzie superi i crediti da garantire di oltre il 10%; la scelta delle garanzie da svincolare spetta a noi.
Il committente è tenuto a immagazzinare la merce soggetta a riserva di proprietà in modo adeguato e a trattarla con cura, in particolare assicurandola a proprie spese contro danni da incendio, acqua, rottura, furto e altri danni in misura sufficiente al valore a nuovo.
L'acquirente non può né costituire in pegno né cedere a titolo di garanzia la merce soggetta a riserva di proprietà prima del pagamento completo. In caso di pignoramenti o altri interventi da parte di terzi, è tenuto a informarci immediatamente per iscritto. Qualora il terzo non sia in grado di rimborsarci i costi di un procedimento giudiziario o stragiudiziale a suo carico, l’acquirente risponde della perdita subita.
L’acquirente ha il diritto di rivendere la merce soggetta a riserva di proprietà nel corso della normale attività commerciale, a meno che non sia in mora di pagamento. Già al momento della conclusione del contratto, egli ci cede a titolo di garanzia tutti i diritti che gli derivano dalla rivendita nei confronti dei suoi acquirenti o di terzi. Il committente rimane autorizzato a riscuotere tali crediti anche dopo la cessione. Siamo autorizzati a riscuotere noi stessi il credito, ma ci asterremo dal farlo fintantoché il committente non sia in mora e, in particolare, non sia stata presentata alcuna istanza di apertura di una procedura di insolvenza. In tal caso, tuttavia, possiamo esigere che il committente ci comunichi i crediti ceduti e i relativi debitori, fornisca tutte le informazioni necessarie per il recupero, consegni la relativa documentazione e comunichi la cessione ai debitori.
La lavorazione e la trasformazione della merce soggetta a riserva di proprietà da parte del committente vengono sempre effettuate per nostro conto. Se la merce soggetta a riserva di proprietà viene lavorata con altri oggetti non di nostra proprietà, acquisiamo la comproprietà del nuovo oggetto in proporzione al valore rispetto agli altri oggetti lavorati al momento della lavorazione. Per l’oggetto risultante dalla lavorazione vale, per il resto, quanto previsto per la merce fornita con riserva di proprietà.
Se la merce soggetta a riserva di proprietà viene unita o mescolata con altri oggetti non di nostra proprietà in modo tale da diventare parte integrante di un unico oggetto, acquisiamo la comproprietà del nuovo oggetto in proporzione al valore della merce soggetta a riserva di proprietà rispetto agli altri oggetti uniti o mescolati al momento dell'unione o della miscelazione. Qualora l’unione o la miscelazione avvenga in modo tale che il bene dell’Acquirente sia da considerarsi come bene principale, si conviene che l’Acquirente ci trasferisca la comproprietà in proporzione. L’Acquirente custodisce per noi la proprietà esclusiva o la comproprietà così costituita. Per il bene risultante dall’unione o dalla miscelazione vale, per il resto, quanto previsto per il bene consegnato con riserva.
Ci impegniamo a svincolare le garanzie a noi spettanti su richiesta scritta del committente nella misura in cui il valore realizzabile delle garanzie superi i crediti da garantire di oltre il 10%; la scelta delle garanzie da svincolare spetta a noi.
V. Tempi di consegna
I termini e le date di consegna sono vincolanti solo se espressamente concordati per iscritto. L'adempimento del nostro obbligo di consegna presuppone il chiarimento di tutte le questioni commerciali e tecniche, la disponibilità degli utensili e/o degli stampi necessari per la produzione della merce, nonché l'adempimento tempestivo e corretto degli obblighi da parte dell'acquirente, in particolare per quanto riguarda l'adempimento di atti di collaborazione di qualsiasi tipo. Se il committente non adempie a tali obblighi, il termine di consegna si prolunga in misura adeguata. Ciò non vale qualora il ritardo sia a noi imputabile.
Il termine di consegna si intende rispettato se, alla sua scadenza, la merce ha lasciato il nostro stabilimento o abbiamo comunicato al committente la disponibilità alla spedizione, salvo il caso in cui sia stato espressamente concordato un obbligo di consegna a domicilio o di spedizione. Qualora sia prevista un'accettazione, fa fede – salvo in caso di legittimo rifiuto dell'accettazione – la data di accettazione, in subordine la comunicazione della disponibilità all'accettazione.
I disservizi – sia nella nostra azienda che in quelle di terzi da cui dipendono la produzione o il trasporto – causati dal verificarsi di impedimenti imprevedibili al di fuori della nostra sfera di influenza (in particolare forza maggiore e altre circostanze eccezionali, quali vertenze sindacali, misure di pubblica autorità e disagi nei trasporti) comportano un'adeguata proroga del termine di consegna, nella misura in cui influenzano la produzione o la consegna dell'oggetto del contratto.
Qualora incorressimo in mora per nostra colpa, la nostra responsabilità per il risarcimento dei danni da ritardo è limitata al 5% del prezzo di acquisto. Il committente ha diritto a ulteriori pretese solo in caso di dolo, colpa grave o in caso di accordo su un contratto a termine fisso. In tutti i casi in cui la nostra responsabilità ecceda il risarcimento dell’importo indicato nella prima frase, nonché in caso di richieste di risarcimento danni in sostituzione della prestazione, la nostra responsabilità è limitata ai sensi del punto IX. (Responsabilità).
A causa di un ritardo nell’esecuzione della prestazione, il committente può recedere dal contratto, nei limiti delle disposizioni di legge, solo qualora noi siamo in mora con la nostra prestazione.
In caso di ordini a chiamata senza accordo sulla durata, sulle dimensioni dei lotti di produzione o sulle date di ritiro, possiamo richiedere una definizione vincolante in merito al più tardi tre mesi dopo la conferma dell'ordine. Se il committente non soddisfa tale richiesta entro tre settimane, siamo autorizzati a fissare un termine di proroga di due settimane e, dopo la sua scadenza infruttuosa, a recedere dal contratto e/o a richiedere il risarcimento dei danni.
Se il committente esprime il desiderio di ritardare la spedizione della merce e noi, in via eccezionale, accogliamo tale richiesta, abbiamo il diritto di richiedere, a partire dalla notifica della disponibilità alla spedizione, un forfait di magazzinaggio pari allo 0,5% dell'importo della fattura della merce in questione per ogni mese iniziato. Qualora siamo in grado di dimostrare spese aggiuntive superiori, siamo autorizzati a farle valere.
Il termine di consegna si intende rispettato se, alla sua scadenza, la merce ha lasciato il nostro stabilimento o abbiamo comunicato al committente la disponibilità alla spedizione, salvo il caso in cui sia stato espressamente concordato un obbligo di consegna a domicilio o di spedizione. Qualora sia prevista un'accettazione, fa fede – salvo in caso di legittimo rifiuto dell'accettazione – la data di accettazione, in subordine la comunicazione della disponibilità all'accettazione.
I disservizi – sia nella nostra azienda che in quelle di terzi da cui dipendono la produzione o il trasporto – causati dal verificarsi di impedimenti imprevedibili al di fuori della nostra sfera di influenza (in particolare forza maggiore e altre circostanze eccezionali, quali vertenze sindacali, misure di pubblica autorità e disagi nei trasporti) comportano un'adeguata proroga del termine di consegna, nella misura in cui influenzano la produzione o la consegna dell'oggetto del contratto.
Qualora incorressimo in mora per nostra colpa, la nostra responsabilità per il risarcimento dei danni da ritardo è limitata al 5% del prezzo di acquisto. Il committente ha diritto a ulteriori pretese solo in caso di dolo, colpa grave o in caso di accordo su un contratto a termine fisso. In tutti i casi in cui la nostra responsabilità ecceda il risarcimento dell’importo indicato nella prima frase, nonché in caso di richieste di risarcimento danni in sostituzione della prestazione, la nostra responsabilità è limitata ai sensi del punto IX. (Responsabilità).
A causa di un ritardo nell’esecuzione della prestazione, il committente può recedere dal contratto, nei limiti delle disposizioni di legge, solo qualora noi siamo in mora con la nostra prestazione.
In caso di ordini a chiamata senza accordo sulla durata, sulle dimensioni dei lotti di produzione o sulle date di ritiro, possiamo richiedere una definizione vincolante in merito al più tardi tre mesi dopo la conferma dell'ordine. Se il committente non soddisfa tale richiesta entro tre settimane, siamo autorizzati a fissare un termine di proroga di due settimane e, dopo la sua scadenza infruttuosa, a recedere dal contratto e/o a richiedere il risarcimento dei danni.
Se il committente esprime il desiderio di ritardare la spedizione della merce e noi, in via eccezionale, accogliamo tale richiesta, abbiamo il diritto di richiedere, a partire dalla notifica della disponibilità alla spedizione, un forfait di magazzinaggio pari allo 0,5% dell'importo della fattura della merce in questione per ogni mese iniziato. Qualora siamo in grado di dimostrare spese aggiuntive superiori, siamo autorizzati a farle valere.
VI. Trasferimento del rischio, consegne parziali e imballaggio
- Le nostre consegne avvengono esclusivamente franco fabbrica e quindi a rischio dell’acquirente, salvo diversamente concordato nel singolo caso. Si applica la versione attuale degli Incoterms, salvo diversamente concordato. Qualora, in via eccezionale, ci siamo impegnati a spedire l’oggetto della fornitura, il rischio di perdita accidentale e di deterioramento accidentale dell’oggetto della fornitura passa all’acquirente al momento della consegna allo spedizioniere, al vettore o a qualsiasi altra persona incaricata dell’esecuzione della spedizione, anche se ci assumiamo i costi di spedizione. A meno che il committente non fornisca istruzioni particolari, siamo liberi nella scelta del tipo di spedizione e del mezzo di trasporto. Le assicurazioni sul trasporto vengono da noi stipulate solo su espressa richiesta e a spese del committente.
- Qualora sia previsto un collaudo, questo è determinante per il trasferimento del rischio. Deve essere effettuato immediatamente alla data di consegna, al più tardi dopo la nostra comunicazione di disponibilità al collaudo. Il committente non può rifiutare l'accettazione in presenza di un difetto non sostanziale. L'accettazione si considera avvenuta anche se il committente non accetta la prestazione entro un termine ragionevole da noi stabilito, sebbene sia tenuto a farlo.
- Il rischio di perdita accidentale e di deterioramento accidentale dell'oggetto della fornitura passa al committente anche se questi è in mora con l'accettazione della prestazione.
- Sono ammesse consegne parziali in misura ragionevole.
- Qualora provvediamo all’imballaggio della merce, ciò avviene per conto del committente. I costi di imballaggio sono a carico del committente. Qualora il committente abbia diritto alla restituzione dell’imballaggio di trasporto, è tenuto a restituirci i materiali di imballaggio presso la nostra sede a proprio rischio e a proprie spese.
VII. Vizi materiali
- Il committente è tenuto a ispezionare la merce da noi fornita immediatamente dopo la consegna, nell’ambito del regolare svolgimento dell’attività commerciale, e, qualora si riscontri un difetto, a segnalarcelo immediatamente per iscritto. Qualora il committente non adempia a tale obbligo, la consegna si considera accettata. Qualora si manifesti un difetto in un momento successivo, esso dovrà esserci segnalato per iscritto immediatamente dopo la sua scoperta; in caso contrario, la consegna si considera approvata anche a tale riguardo.
- Tutti i componenti o le prestazioni che presentano un difetto materiale la cui causa era già presente al momento del trasferimento del rischio – cosa che spetta sempre all’acquirente dimostrare – saranno da noi, a nostra discrezione, riparati, sostituiti o riforniti gratuitamente.
- Per l’esecuzione di tutte le riparazioni e le sostituzioni che riteniamo necessarie, il committente deve concederci, previo accordo, il tempo e l’opportunità necessari. Se non abbiamo eliminato un difetto per nostra colpa entro un termine ragionevole fissato dal committente, questi ha il diritto di eliminare il difetto autonomamente o tramite terzi e di esigere da noi il rimborso delle spese necessarie. In casi urgenti di pericolo per la sicurezza operativa o per scongiurare danni sproporzionatamente gravi, non è necessario fissare un termine. In tal caso, tuttavia, dobbiamo essere immediatamente informati per iscritto.
- Se un numero ragionevole di riparazioni o forniture sostitutive fallisce, il committente può – fatti salvi eventuali diritti al risarcimento dei danni ai sensi del punto IX. (Responsabilità) – recedere dal contratto o ridurre il compenso nell’ambito delle disposizioni di legge. Non ci
- assumiamo eventuali costi di trasporto, viaggio, manodopera e materiale ai fini dell’adempimento successivo, nella misura in cui questi aumentino perché l’oggetto della fornitura è stato trasferito dopo la consegna in un luogo diverso dalla sede dell’acquirente, a meno che il trasferimento non corrisponda al suo uso previsto.
- I diritti di reclamo per vizi del committente cadono in prescrizione 12 mesi dopo la consegna dell'oggetto della fornitura. Qualora sia prevista un'accettazione, questa è determinante per l'inizio del termine. Per gli oggetti di fornitura difettosi che sono stati utilizzati in un'opera edile secondo il loro uso abituale e ne hanno causato la difettosità, si applicano i termini di legge. Questi si applicano anche qualora abbiamo assunto una garanzia sulla qualità dell'oggetto di fornitura, in caso di occultamento doloso di un difetto, in casi di lesione alla vita, all'integrità fisica o alla salute, nonché in caso di violazioni degli obblighi intenzionali o per grave negligenza.
- Non sussiste diritto di reclamo per difetti in caso di scostamento irrilevante dalla qualità concordata, in caso di compromissione irrilevante dell’utilizzabilità, in caso di naturale usura o di danni verificatisi dopo il trasferimento del rischio a seguito di utilizzo inadeguato o improprio, trattamento errato o negligente, montaggio errato, sollecitazioni eccessive o causati da particolari influenze esterne non previste dal contratto.
- Per le richieste di risarcimento danni o le richieste sostitutive di rimborso delle spese inutili valgono inoltre le disposizioni di cui al punto IX. (Responsabilità). Sono escluse ulteriori pretese o pretese diverse da quelle disciplinate al punto VII nei nostri confronti e nei confronti dei nostri ausiliari per vizi della cosa.
- Il ricorso dell’imprenditore ai sensi degli articoli 478 e 479 del BGB (Codice civile tedesco) rimane inalterato dalle disposizioni di cui sopra.
VIII. Vizi giuridici
- In caso di vizi giuridici si applicano le disposizioni relative ai vizi materiali (punto VII), in particolare il termine indicato al punto VII.6.
- Salvo diverso accordo, siamo tenuti a effettuare la consegna, limitatamente al territorio nazionale, libera da diritti di proprietà industriale e diritti d’autore di terzi. Qualora un terzo avanzi pretese legittime nei confronti dell’acquirente a causa della violazione di diritti di proprietà industriale o intellettuale da parte di forniture da noi effettuate e utilizzate in conformità al contratto, noi rispondiamo solo nella misura in cui l’acquirente ci informi immediatamente per iscritto delle pretese fatte valere dal terzo, non riconosca la violazione e ci riserviamo tutte le misure di difesa e le trattative di conciliazione.
- Sono escluse le rivendicazioni del committente per violazione dei diritti di proprietà intellettuale di terzi, nella misura in cui egli sia responsabile della violazione dei diritti di proprietà intellettuale o questa sia causata da specifiche indicazioni del committente, da un utilizzo da noi non prevedibile o dal fatto che la merce sia stata modificata dal committente o utilizzata in modo non conforme al contratto.
IX. Responsabilità
- I diritti al risarcimento danni nei nostri confronti sussistono, in linea di principio, solo qualora noi o i nostri ausiliari abbiamo agito con dolo o colpa grave. In caso di violazione di obblighi contrattuali essenziali, rispondiamo anche in caso di semplice negligenza. In tal caso, tuttavia, il nostro obbligo di risarcimento è limitato al danno prevedibile e tipico del contratto.
- Tale limitazione di responsabilità non si applica in caso di lesioni alla vita, all’integrità fisica e alla salute, né alle richieste di risarcimento ai sensi della legge sulla responsabilità del produttore. Non si applica inoltre in caso di responsabilità per occultamento doloso di vizi, né in caso di assunzione di una garanzia.
- Il committente ci informerà in anticipo, per quanto possibile e ragionevole, sul contenuto e sulla portata di eventuali misure di richiamo e ci darà la possibilità di esprimere il nostro parere.
- Nella misura in cui la nostra responsabilità è esclusa o limitata, ciò vale anche per la responsabilità personale dei nostri dipendenti, collaboratori, rappresentanti e ausiliari.
X. Utensili e stampi
- Qualora, per la produzione della merce ordinata, realizziamo utensili e/o stampi, ne conserviamo la proprietà, anche qualora il committente si faccia carico, in tutto o in parte, dei costi di realizzazione degli stessi.
- I costi di produzione a carico del committente saranno fatturati separatamente dalla merce consegnata. Salvo diverso accordo, il 50% dell'importo della fattura è esigibile senza detrazioni al momento della conferma d'ordine e il restante 50% dell'importo della fattura dopo la comunicazione del completamento e la consegna del campione di prova. L'obbligo di pagamento sussiste anche se il committente non accetta o non accetta completamente la merce indicata nella conferma d'ordine, a meno che non siamo responsabili del mancato o parziale ritiro. Qualora al committente sia stata addebitata solo una quota dei costi, egli è tenuto a rimborsare, in tutto o in parte, la nostra quota dei costi per la realizzazione degli utensili e/o degli stampi, qualora sia responsabile del mancato o parziale collaudo. La quota dei costi da rimborsare in caso di collaudo parziale viene calcolata in base al rapporto tra la quantità di merce collaudata e quella ordinata.
- Conserviamo gratuitamente gli utensili e gli stampi per tre anni dopo l'ultima consegna al committente per un possibile utilizzo in occasione di ulteriori consegne al committente. Se il committente comunica entro la scadenza di tale termine che entro un anno verranno ordinate ulteriori merci per la cui produzione sono necessari gli utensili e/o gli stampi, conserveremo gli utensili e gli stampi anche durante tale periodo. Alla scadenza del periodo di conservazione, siamo liberi di utilizzare gli utensili e gli stampi per la nostra produzione o per ordini di terzi.
- Durante il periodo di conservazione, ci facciamo carico dei costi di manutenzione e di conservazione adeguata, nonché del rischio di danneggiamento o distruzione degli utensili e/o degli stampi. Qualora gli utensili e/o gli stampi debbano essere sostituiti a causa dell’usura derivante dalla produzione di merci per il committente, tali costi sono tuttavia a carico del committente.
- Il committente è consapevole che gli utensili e gli stampi da lui commissionati incorporano un notevole know-how di sviluppo e che noi abbiamo un particolare interesse alla loro riservatezza. Per questo motivo si concorda che il committente non ha in alcun momento diritto alla restituzione degli utensili e degli stampi, a prescindere dal motivo giuridico, nemmeno in caso di completa assunzione dei costi degli utensili da parte del committente e/o in caso di cessazione del rapporto di fornitura. Rimane impregiudicato il diritto del committente di richiedere un risarcimento in denaro qualora sussistano i presupposti di legge.
XI. Esenzione da responsabilità in caso di violazione dei diritti di proprietà industriale
- Qualora la nostra fornitura avvenga sulla base di disegni, modelli, campioni o utilizzando componenti forniti dal committente, quest’ultimo garantisce che ciò non comporti alcuna violazione dei diritti di proprietà intellettuale di terzi, sia in Italia che all’estero, in particolare nel paese di destinazione della merce.
- Il committente è tenuto a manlevarci da qualsiasi rivendicazione di terzi alla prima richiesta scritta e a risarcirci il danno subito. L'obbligo di manleva si riferisce a tutte le spese che ci derivano necessariamente dalla o in relazione alla rivendicazione da parte di terzi.
- Se la produzione o la consegna ci viene vietata da un terzo in riferimento a un diritto di proprietà intellettuale di sua proprietà, siamo autorizzati – senza verificare la situazione giuridica – a sospendere i lavori fino al chiarimento della situazione giuridica da parte del committente e del terzo. Qualora, a causa del ritardo, non sia più ragionevole per noi proseguire l'esecuzione dell'ordine, abbiamo il diritto di recedere dal contratto.
XII. Foro competente, luogo di adempimento e diritto applicabile
- Il foro competente esclusivo per tutte le controversie derivanti direttamente o indirettamente dal rapporto contrattuale nei rapporti con commercianti, persone giuridiche di diritto pubblico o enti di diritto pubblico è il Tribunale locale (AG) di Weilheim / Tribunale regionale (LG) di Monaco II. Abbiamo tuttavia il diritto di far valere le nostre pretese nei confronti dell’acquirente anche dinanzi al tribunale nella cui giurisdizione ricade la sede legale dell’acquirente.
- Il luogo di adempimento è la nostra sede legale a Peiting, salvo diversamente concordato nel singolo caso.
- Al rapporto contrattuale si applica il diritto tedesco, con esclusione della Convenzione delle Nazioni Unite sui contratti di vendita internazionale di merci.
Versione: ottobre 2024
